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Regimi fiscali speciali di IRPEF per lavori svolti all’estero

La normativa spagnola relativa all’ IRPEF prevede due regimi speciali per l’imposizione fiscale dei redditi lavorativi ottenuti all’estero da residenti in Spagna. Tali regimi sono di massimo interesse per i lavoratori dipendenti che, per le responsabilità manageriali di cui sono investiti nelle imprese, devono trasferirsi in altri paesi per poter eseguire il loro lavoro.
I due regimi in questione sono:

 1.  Il regime speciale dell’articolo 7 p, della Legge 35/2006 dell’IRPEF

 2. Il “régimen de excesos” regolato nell’articolo 9 A3.b 4º del Reale Decreto 439/2007.

Il regime speciale dell’articolo 7 p

Questo regime è applicabile a lavoratori dipendenti che, risiedendo in Spagna, realizzino lavori per imprese non residenti e comporta un’esenzione fiscale per le retribuzioni corrispondenti ai lavori realizzati all’estero, con le seguenti condizioni:

– Che tali lavori si realizzino per un’impresa o un ente non residente in Spagna o un stabilimento permanente radicato all’estero.
– Che, nel territorio in cui si realizzino i lavori, si applichi un’imposta di natura identica o analoga e non si tratti di un paese o un territorio considerato come paradiso fiscale.
– Nel caso in cui l’impresa contrattante e l’impresa non residente siano vincolate, appartenendo ad un gruppo o essendo connesse, dovrà essere provato che i servizi prestati producano o possano generare un vantaggio o un’utilità al destinatario, cioè un valore aggiunto.

– L’esenzione avrà un limite massimo di 60.100 euro annuali. Per il calcolo della retribuzione corrispondente ai lavori realizzati all’estero, dovranno prendersi in considerazione i giorni che effettivamente il lavoratore è stato all’estero, come le retribuzioni specifiche corrispondenti ai servizi prestati all’estero.
Questa esenzione sarà incompatibile, per i contribuenti destinati all’estero, col “régimen de excesos” previsto nell’articolo 9.A.3.b, di questo Regolamento.

Pertanto, quando un lavoratore è destinato, per esempio, a realizzare un progetto per un’ altra impresa non residente o acquisisce delle responsabilità all’interno di un gruppo di imprese che implichino il prestare servizio in distinte filiali,  potrà beneficiarsi di un’esenzione nell’IRPEF per le retribuzioni corrispondenti a quelle prestazioni all’estero. In ogni caso, le condizioni legali dell’esenzione dovranno essere perfettamente documentate secondo i criteri fissati dall’Agenzia Tributaria.

Come si è già indicato, il regime dell’articolo 7 p, è incompatibile con il “régimen de excesos”.

Il “régimen de excesos”

Questo regime speciale, regolato nell’articolo 9.A.3.b, del Reale Decreto 439/2007, con il quale si approva il Regolamento di IRPEF, è pensato per i lavoratori di imprese spagnole che siano destinati all’estero e suppone l’esenzione dall’IRPEF di certi redditi lavorativi, più in concreto: “L’eccesso che percepiscano gli impiegati di imprese, destinati all’estero, sulle retribuzioni totali che otterrebbero da stipendi, giornate retribuite, antichità, paghe straordinarie, perfino quella di benefici, aiuto economico familiare o qualunque altra voce, basata sull’incarico, l’impiego, la categoria o la professione nell’ipotesi di essere destinati in Spagna.”

Pertanto, precisamente quell’ “eccesso”, quel plus di reddito o bonus per trasferimento che riceve il lavoratore per essere stato destinato all’estero è soggetto all’esenzione fiscale.

I requisiti stabiliti per l’applicazione del “régimen de excesos” sono i seguenti:

1- Il lavoratore deve mantenere la residenza fiscale in Spagna, nonostante il suo trasferimento all’estero per motivi lavorativi: questo implica che il domicilio familiare, per esempio, deve rimanere in Spagna.
2- Il motivo del trasferimento del lavoratore deve essere un motivo lavorativo che implichi un cambio di centro di lavoro e con intenzione di permanenza (più di 9 mesi).
3- È necessario che esista un plus di reddito rispetto alla quantità che percepirebbe il lavoratore se rimanesse in Spagna.

Evidentemente, queste retribuzioni in “eccesso” sono diverse delle indennità forfettarie o dalle compensazioni per spese di vitto, spostamento o alloggio dei lavoratori per spostamenti fuori dal loro abituale posto di lavoro, che hanno un altro trattamento fiscale.

 

L’applicazione di questi regimi non è automatica, pertanto deve essere richiesta dal lavoratore all’impresa e/o a Hacienda, valutando le circostanze concrete di ogni caso e apportando la documentazione che giustifichi le condizioni.

A tal fine risulta molto conveniente poter contare su un’assistenza specializzata e con esperienza che aiuti a preparare le prove giustificanti precise ed a scegliere il regime speciale applicabile o più conveniente, dipendendo dalle suddette condizioni.

 

Marcos Arbeloa Losada
(Dip. Fiscale)

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