Il regime tributario delle opere d’arte in Spagna
La compravendita
Auguste Renoir definì l’opera d’arte come il mezzo attraverso il quale l’artista esprime la sua passionalità. Tuttavia, dopo il magico momento di espressione che si produce durante la creazione dell’opera, questa passa ad acquisire la condizione di bene patrimoniale suscettibile ad essere incorporato al traffico commerciale.
In questo modo l’opera d’arte potrà essere oggetto di diversi affari giuridici: compravendita, affitto, prestito, donazione, cessione, ecc.: ad effetti civili o commerciali, l’opera d’arte viene catalogata giuridicamente – in un modo effettivamente prosaico – come un bene mobile.
D’altro canto, l’ordinamento fiscale concede all’opera d’arte uno statuto speciale rispetto ad altri beni patrimoniali, sia per quanto riguarda le transazioni che con essa possano realizzarsi sia rispetto alla sua proprietà.
Il mercato dell’arte è un territorio molto complesso, dal momento che in esso intervengono diversi operatori (l’artista, il mercante, il gallerista, collezionista) e le operazioni in gioco superano spesso i confini nazionali, abbracciando diverse giurisdizioni. Risulta, quindi, molto complicato offrire una visione tributaria d’insieme. Per ovviare a ció, cominceremo ad analizzare la compravendita di opere d’arte in territorio spagnolo.
Tributo indiretto: Nel caso in cui il venditore sia un imprenditore, e la compravendita tributi per regime generale, l’operazione sarebbe gravata dall’IVA, il cui tipo sarà del 10% o del 21%:
– 10 %, se è il proprio autore a realizzare l’operazione (o i suoi discendenti), oppure imprenditori o professionisti che non abbiano la condizione di rivenditori di oggetti di arte (che non siano ascritti al regime speciale) quando abbiano diritto a dedurre integralmente l’IVA per ripercussione diretta oppure perchè soddisfatta nell’acquisizione o nell’importazione dell’opera d’arte.
– 21 %, se a realizzare la vendita é qualunque altro impresario
I tipi tributari considerano come base imponibile il prezzo di vendita dell’opera, applicando il regime generale. Di conseguenza, nel caso in cui l’impresario fosse ascritto al regime speciale di beni usati, oggetti d’arte, antichità e oggetti da collezione, il tipo impositivo non ricadrà sulla totalità del prezzo, bensì solo sul guadagno ottenuto.
In questo modo, il menzionato regime speciale di beni usati, di oggetti di arte, antichità e oggetti da collezione si applicherà esclusivamente agli individui passivi che vi abbiano espressamente e regolamentariamente optato. Colpirà gli impresari e professionisti del settore rispetto alle seguenti operazioni:
1ª) Consegne di beni usati, oggetti di arte, antichità od oggetti di collezione acquisiti per il rivenditore a:
a) Una persona che non abbia la condizione di imprenditore o professionista.
b) Un imprenditore o professionista che goda del regime di franchigia dell’Imposta nello Stato membro di inizio della spedizione o trasporto del bene, purché detto bene possa essere considerato bene di investimento per suddetto impresario o professionista la considerazione di .
c) Un impresario o professionista in virtù di una consegna esente dall’Imposta.
d) Un altro individuo passivo rivenditore che abbia applicato alla sua consegna il regime speciale dei beni usati, oggetti di arte, antichità ed oggetti da collezione.
2ª) Consegne di oggetti di arte, antichità od oggetti di collezione che siano stati importati dal proprio individuo passivo rivenditore.
3ª) Consegne di oggetti di arte acquisiti ad impresari o professionisti in virtù di operazioni alle quali sia stato applicato il tipo impositivo ridotto del 10%, trattandosi degli autori o di aventi diritto.
Per le finalità del regime speciale si considerano oggetti di arte, di collezione o antichità quelli che si enumerano nell’articolo 136 della Legge di IVA.
In base ad esso, la principale peculiarità del regime speciale consiste nel fatto che la base imponibile della consegna dei beni sarà costituita non dal prezzo, bensì dal margine di beneficio di ogni operazione applicato dall’individuo passivo rivenditore, diminuito nella quota dell’Imposta sul Valore Aggiunto corrispondente a detto margine. A tali effetti, si considererà margine di beneficio la differenza tra il prezzo di vendita ed il prezzo di acquisto del bene.
Nel caso in cui la compravendita si concertasse tra privati, sarebbe soggetta all’Imposta su Trasmissioni Patrimoniali. Detto tributo è competenza delle Comunità Autonome, pertanto è differente in ognuna di esse, dovendocisi riferire alla loro normativa propria. La differenza tra tipi impositivi tra alcune comunità ed altre possono variare da un 4% ad un 8%.
L’imposta applicabile varierà a seconda che il venditore sia una persona giuridica che tributi per Imposta sulla Società, o una persona fisica, nel qual caso i guadagni patrimoniali si vedranno sottoposti all’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche.