La normativa spagnola relativa all’ IRPEF prevede due regimi speciali per l’imposizione fiscale dei redditi lavorativi ottenuti all’estero da residenti in Spagna. Tali regimi sono di massimo interesse per i lavoratori dipendenti che, per le responsabilità manageriali di cui sono investiti nelle imprese, devono trasferirsi in altri paesi per poter eseguire il loro lavoro.
I due regimi in questione sono:
1. Il regime speciale dell’articolo 7 p, della Legge 35/2006 dell’IRPEF
2. Il “régimen de excesos” regolato nell’articolo 9 A3.b 4º del Reale Decreto 439/2007.
Il regime speciale dell’articolo 7 p
Questo regime è applicabile a lavoratori dipendenti che, risiedendo in Spagna, realizzino lavori per imprese non residenti e comporta un’esenzione fiscale per le retribuzioni corrispondenti ai lavori realizzati all’estero, con le seguenti condizioni:
– Che tali lavori si realizzino per un’impresa o un ente non residente in Spagna o un stabilimento permanente radicato all’estero.
– Che, nel territorio in cui si realizzino i lavori, si applichi un’imposta di natura identica o analoga e non si tratti di un paese o un territorio considerato come paradiso fiscale.
– Nel caso in cui l’impresa contrattante e l’impresa non residente siano vincolate, appartenendo ad un gruppo o essendo connesse, dovrà essere provato che i servizi prestati producano o possano generare un vantaggio o un’utilità al destinatario, cioè un valore aggiunto.
– L’esenzione avrà un limite massimo di 60.100 euro annuali. Per il calcolo della retribuzione corrispondente ai lavori realizzati all’estero, dovranno prendersi in considerazione i giorni che effettivamente il lavoratore è stato all’estero, come le retribuzioni specifiche corrispondenti ai servizi prestati all’estero.
Questa esenzione sarà incompatibile, per i contribuenti destinati all’estero, col “régimen de excesos” previsto nell’articolo 9.A.3.b, di questo Regolamento.
Pertanto, quando un lavoratore è destinato, per esempio, a realizzare un progetto per un’ altra impresa non residente o acquisisce delle responsabilità all’interno di un gruppo di imprese che implichino il prestare servizio in distinte filiali, potrà beneficiarsi di un’esenzione nell’IRPEF per le retribuzioni corrispondenti a quelle prestazioni all’estero. In ogni caso, le condizioni legali dell’esenzione dovranno essere perfettamente documentate secondo i criteri fissati dall’Agenzia Tributaria.
Come si è già indicato, il regime dell’articolo 7 p, è incompatibile con il “régimen de excesos”.
Il “régimen de excesos”
Questo regime speciale, regolato nell’articolo 9.A.3.b, del Reale Decreto 439/2007, con il quale si approva il Regolamento di IRPEF, è pensato per i lavoratori di imprese spagnole che siano destinati all’estero e suppone l’esenzione dall’IRPEF di certi redditi lavorativi, più in concreto: “L’eccesso che percepiscano gli impiegati di imprese, destinati all’estero, sulle retribuzioni totali che otterrebbero da stipendi, giornate retribuite, antichità, paghe straordinarie, perfino quella di benefici, aiuto economico familiare o qualunque altra voce, basata sull’incarico, l’impiego, la categoria o la professione nell’ipotesi di essere destinati in Spagna.”
Pertanto, precisamente quell’ “eccesso”, quel plus di reddito o bonus per trasferimento che riceve il lavoratore per essere stato destinato all’estero è soggetto all’esenzione fiscale.
I requisiti stabiliti per l’applicazione del “régimen de excesos” sono i seguenti:
1- Il lavoratore deve mantenere la residenza fiscale in Spagna, nonostante il suo trasferimento all’estero per motivi lavorativi: questo implica che il domicilio familiare, per esempio, deve rimanere in Spagna.
2- Il motivo del trasferimento del lavoratore deve essere un motivo lavorativo che implichi un cambio di centro di lavoro e con intenzione di permanenza (più di 9 mesi).
3- È necessario che esista un plus di reddito rispetto alla quantità che percepirebbe il lavoratore se rimanesse in Spagna.
Evidentemente, queste retribuzioni in “eccesso” sono diverse delle indennità forfettarie o dalle compensazioni per spese di vitto, spostamento o alloggio dei lavoratori per spostamenti fuori dal loro abituale posto di lavoro, che hanno un altro trattamento fiscale.
L’applicazione di questi regimi non è automatica, pertanto deve essere richiesta dal lavoratore all’impresa e/o a Hacienda, valutando le circostanze concrete di ogni caso e apportando la documentazione che giustifichi le condizioni.
A tal fine risulta molto conveniente poter contare su un’assistenza specializzata e con esperienza che aiuti a preparare le prove giustificanti precise ed a scegliere il regime speciale applicabile o più conveniente, dipendendo dalle suddette condizioni.
Marcos Arbeloa Losada
(Dip. Fiscale)