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Operare nel mercato spagnolo. Serve il rappresentante fiscale ?

Sono frequenti le richieste da parte di aziende italiane che guardano la Spagna come mercato potenziale o anche come una piattaforma per entrare nei mercati LATAM, date le sue relazioni privilegiate con numerosi paesi di lingua spagnola.

In molti casi, però, permangono dubbi ed incertezze sul modo in cui  tali aziende possano vendere i loro prodotti o servizi a clienti residenti in Spagna, se essi non vengono gestiti da un agente di commercio indipendente o da un distributore commerciale.

In questa breve guida, ci proponiamo di illustrare come e in che casi, al fine di evitare le doppie  imposizioni, la legge spagnola e la Convenzione esistente tra Italia e Spagna prevedano la nomina di un rappresentante fiscale per le aziende o  i commercianti italiani che manifestino interessi economici nel nostro paese.

 

Se si opera con una stabile organizzazione, diversa da una società filiale. 

Si intende per stabile organizzazione l’azienda che abbia in Spagna:

  • Succursale (branch office) pienamente dipendente dalla società madre in Italia agli effetti manageriali e contabili.
  • Uffici di rappresentanza e delegazioni commerciali
  • Officine e fabbriche
  • Magazzini e depositi di merci, sempre che tali locali non siano utilizzati solo per il magazzinaggio prima della loro consegna.
  • Negozi per la vendita al pubblico
  • Miniere
  • Sviluppi agricoli, forestali, allevamenti e simili estrazioni di risorse naturali
  • Lavori di edilizia ed impiantistica di durata superiore a 6 mesi.

 

In questi casi, la stabile organizzazione sarà soggetto di tassazione in Spagna per i redditi ottenuti in questo territorio, contro il quali potrà dedurre le spese associate allo stabilimento in Spagna che risultino necessarie per l’ottenimento del fatturato, come qualunque altro contribuente dell’ Irpeg spagnolo.

L’azienda italiana dovrà nominare un rappresentante fiscale in Spagna, che sarà la persona di contatto per qualsiasi comunicazione effettuata dall’Agenzia Tributaria Spagnola (AEAT), e soprattutto, potrà essere considerato responsabile solidale dei debiti fiscali insieme al soggetto principale. Si tratta dunque di un compito non esente di responsabilità, nel cui svolgimento diventa particolarmente essenziale lo scambio di informazione e il coordinamento tra l’azienda e il rappresentante.

La tassazione della stabile organizzazione sarà quella che risulti dall’applicazione dei tassi generali del Irpeg spagnolo (Impuesto de Sociedades), che per il 2018 e 2019 è del 25 % sull’utile, come tasso generale, e lasciando da un lato regimi specialmente agevolati come quello delle Isole Canarie (4 % Irpeg) o altri associati a settori in particolare (società per l’affitto di abitazioni, ecc).

Se si opera direttamente dall’Italia senza stabile organizzazione o a titolo personale

Ci riferiamo qui alla commercializzazione di prodotti e servizi direttamente da parte dell’azienda italiana verso i clienti in Spagna o attraverso un’agente commerciale professionista e indipendente, sempre che la commercializzazione di tali prodotti o servizi si effettui effettivamente in Spagna.

In questi casi non ci sarà l’obbligo di nominare un rappresentante fiscale in Spagna. L’azienda italiana sarà soggetto di tassazione in Spagna o in Italia, a seconda della natura del reddito, e sempre in applicazione del meccanismo per evitare la Doppia Imposizione Internazionale previsto nella Convenzione tra l’Italia e la Spagna del 8 Settembre 1977.

La dove la Convenzione consente di sottomettere il reddito a imposizione in Spagna, l’Imposta applicabile è l’IRNR (Imposta sui redditi dei non residenti), al tasso generale del 19 % sugli utili, con le seguenti particolarità e correzioni tratte dalla Convenzione Italia-Spagna:

  1. Redditi del lavoro e servizi: sono tassati in Spagna solo se svolti interamente in questo paese, e nei casi dei dipendenti, quando questi rimangano più di 183 giorni all’anno in territorio spagnolo e l’azienda pagatrice sia anche residente in questo paese.
  2. Retribuzioni e compensi per l’appartenenza a consigli di amministrazione: soggetti a tassazione in Spagna se la società pagatrice è residente in Spagna.
  3. Dividendi: ritenuta del 15 %, solo in caso di imprese non associate secondo la legislazione europea.
  4. Royalties: imposizione in Italia con ritenuta alla fonte tra il 4 e 8 %, a seconda della natura di questi
  5. Interessi: ritenuta del 12 %, senza vincoli come imprese associate.
  6. Redditi immobiliari: soggetti interamente a tassazione in Spagna per IRNR.
  7. Redditi ottenuti da artisti e sportivi: soggetti a tassazione in Spagna se attribuiti direttamente alla persona che li ottiene.

Aldilà di questi casi specificamente regolati, l’imposta per i non residenti che ottengano redditi in Spagna (e non vengano di conseguenza ritenuti alla fonte) è del 19 %, sui quali si dedurrà soltanto le ritenute applicate dall’azienda pagatrice.

 

Per ulteriori informazioni, rivolgersi a info@ej-delavega.com

 

 

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